BUILDON I T A L IA
ART. 1
(Denominazione e sede)
L'organizzazione di volontariato, denominata: BUILDON ITALIA, assume la forma giuridica di associazione apartitica
e aconfessionale.
L'organizzazione ha sede legale in via Filippo Nicolai 91 nel comune di Roma
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici
competenti.
ART. 2
(Statuto)
L'organizzazione di volontariato BUILDON ITALIA è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11
agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più
particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di
comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle
pre leggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità)
1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito:
sociale: attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla:
valorizzazione della persona
assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che psicologico;
educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona, anche attraverso la tutela dei diritti civili
nei confronti di soggetti svantaggiati e disagiati.
culturale : al fine di promuovere e svolgere iniziative ed attività culturali nei vari settori, dal cinema al teatro,
dalla musica alla letteratura, abbracciando tutte le arti visive. Attraverso proiezioni, spettacoli, concerti, mostre ,
dibattiti, festival, rassegne, conferenze, corsi, pubblicazioni ed ogni altra attività , manifestazione o iniziativa nel
quadro di attività culturali mediante tutti i possibili strumenti della comunicazione.
socio-sanitario: attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si
estrinsecano in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica
del medesimo.
tutela dei beni culturali e ambientale:
Tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio
naturale;
recupero alla collettività dei beni culturali ed artistici in stato di abbandono;
tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico;
• salvaguardia e protezione di specie animali in via di estinzione e soccorso di altri animali dall'attività dei quali
possano derivare effetti benefici sull'uomo (ad. Es. addestramento cani per i ciechi, per il soccorso a persone
infortunate in alta montagna, e t c ) .
• soccorso e protezione civile: attività rivolte al trasporto malati, al pronto soccorso, di pronto intervento in
caso di calamità naturali e tutte quelle attività comprese nel concetto più ampio di "Impegno e Protezione
Civile".
L'organizzazione di volontariato opera sul territorio nazionale ed internazionale.
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ART. 6
(Ammissione)
Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di
solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione
utile.
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Sono previste quattro categorie di soci:
ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in
modo personale e gratuito)
sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)
ART. 7
(Diritti e doveri degli aderenti)
Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario,
consultare i verbali.
Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:
• rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
• svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 8
(Perdita della qualifica di socio)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
ART. 9
(Gli organi sociali)
Sono organi dell'organizzazione:
• Assemblea dei soci
• Consiglio direttivo
• Presidente
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 10
(L'assemblea)
L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono
ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
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Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la
sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
ART. 11
(Compiti dell'Assemblea)
L'assemblea deve:
• approvare il conto consuntivo;
fissare l'importo della quota sociale annuale;
determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
• approvare l'eventuale regolamento interno;
eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
• deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio
direttivo.
ART. 12
(Convocazione)
L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del
Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il
Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni
prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella
sede dell'associazione.
ART. 13
(Assemblea ordinaria)
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli
aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti,
in proprio o in delega.
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non
hanno diritto di voto.
ART. 14
(Assemblea straordinaria)
L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno % degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del
patrimonio con il voto favorevole di almeno % degli associati.
ART. 15
(Consiglio Direttivo)
Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e
degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il
consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delìbera quando sono presenti tutti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri
componenti il Consiglio.
ART. 16
( I l Presidente)
Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o
per eventuale revoca decisa dall' assemblea, con la maggioranza dei presenti.
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Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la
elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle
direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio
delle sue funzioni.
ART. 17
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
contributi degli aderenti e/o di privati;
contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;
• contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.
ART. 18
( I beni)
I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati
mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono
elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
ART. 19
(Divieto di distribuzione degli utili)
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali.
ART. 20
(Proventi derivanti da attività marginali)
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio
dell'organizzazione;
L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie
dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.
ART. 21
(Bilancio)
I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
II conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura
dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 22
(Convenzioni)
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Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne
determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale
rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.
ART. 23
(Personale retribuito)
L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91.
I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento
adottato dall'organizzazione.
ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile
verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.
ART. 25
(Responsabilità della organizzazione)
L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle
convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 26
(Assicurazione dell'organizzazione)
L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra
contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 27
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della
liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
ART. 28
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi
generali dell'ordinamento giuridico.
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